Scheda N. 8
Legge 104/92
AGEVOLAZIONI PER I FAMILIARI DEI SOGGETTI IN SITUAZIONE
DI HANDICAP
CON CONNOTAZIONE DI GRAVITA'
Come noto (vedi Notiziario n. 3), la legge 5.2.1992, n.104, legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, con gli art. 32 e 33 ha introdotto una serie di
agevolazioni per i familiari di persone handicappate in forma grave e per gli stessi handicappati.
Ai sensi dell'art. 3 della legge si deve considerare handicappata la persona che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio
sociale e di emarginazione.
Se la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale in modo tale da
rendere necessaria un'assistenza permanente, continuativa e globale, la situazione di handicap si
connota come grave. Tale ultima situazione comporta la priorità nei programmi e negli interventi da
parte degli enti pubblici.
Poiché l'accertamento dell'esistenza e dell'entità dell'handicap comporta, tra l'altro, una
valutazione del grado di integrazione sociale della persona e delle difficoltà da essa incontrate, la
condizione e la misura dell'handicap non è necessariamente coincidente con la condizione e la misura
dell'invalidità civile: è possibile che due persone, a parità di categoria e percentuale di minorazione
civile, siano differentemente valutate rispetto all'handicap.
Competente ad effettuare la valutazione dell'handicap è la Commissione Medica di prima
istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile presso la USL (ora ASL) di competenza
territoriale (Legge 295/90) integrata, per questo compito, con un operatore sociale e un medico
specialista nella patologia da esaminare.
Per quanto riguarda la presentazione della domanda, con il DPR 21.9.1994, n.698 (vedi
Notiziario n. 8) è stato previsto un modello unico di istanza per l'accertamento dell'invalidità civile e
per la valutazione della situazione di handicap derivante dall'invalidità.
Venendo più specificamente alle agevolazioni previste dalla suddetta legge l'art. 33 prevede,
tra l'altro, che il lavoratore dipendente che sia coniuge o parente o affine entro in terzo grado (per
esempio il cognato, il suocero, ecc.) di persona handicappata grave possa fruire di tre giorni mensili
di permesso retribuito dal lavoro, a condizione che conviva nello stesso nucleo familiare
con detta persona e che sia l'unico convivente che possa prestare assistenza alla stessa (se
vi è altro convivente non lavoratore, il permesso non spetta).
I permessi sono giornalieri, fruibili a scelta in maniera continuativa o frazionata,
anche in ore (vedi circolare INPS 31.10.1996, n. 211 che si è finalmente adeguata all'opinione
del Ministero del Lavoro espressa nella circolare 15.3.1993, n. 28), non cumulabili da un mese
all'altro e sono retribuiti per intero a carico dell'INPS (i lavoratori però devono essere assicurati per le
prestazioni economiche di maternità presso lo stesso istituto) e computati ai fini dell'anzianità di
servizio , mentre non lo sono per la maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Chi è
interessato a fruire di detti permessi deve presentare all'INPS (e in copia al datore di lavoro) l'apposita
domanda sul modulo già predisposto (denominato HAND/2) indicando i periodi prescelti di
godimento per i successivi dodici mesi e allegando l'attestazione della competente Commissione della
situazione di grave handicap e una dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge 15/68 di
assenza di ricovero della persona handicappata nonché lo stato di famiglia. In ogni caso, per sopravvenute
diverse esigenze, il periodo di fruizione può venire modificato con una nuova domanda.
Sempre ai sensi dell'art. 33, i familiari che possono godere dei permessi lavorativi hanno
diritto, ove possibile con l'organizzazione del datore di lavoro, a scegliere la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e a non essere trasferite in altra sede senza il proprio consenso.
L'art. 32 della legge prevede delle agevolazioni fiscali per la spese mediche e di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione: esse sono
deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto dette spese per sé o per
i soggetti indicati nell'art. 433 c.c. (coniuge, figli, genitori, affini, fratelli). Al riguardo sussiste una diversa
interpretazione tra il Ministero delle Finanze e la Commissione Tributaria Centrale
di cosa debba intendersi per assistenza specifica.
Il Ministero intende con ciò, restrittivamente,
la mera assistenza specialistica, prestata cioè da personale medico-infermieristico
specializzato, con la conseguenza che non sarebbero debucibili le spese per l'assistenza prestata da
personale non qualificato (ad esempio, le colf) - e così infatti viene indicato dal Ministero al contribuente
nelle istruzioni per la compilazione allegate annualmente ai modelli per le dichiarazioni di reddito.
La
Commissione Tributaria Centrale, invece, con un indirizzo ormai costante, ammette la
deducibilità di tutte le spese sostenute per l'assistenza a un invalido che non potrebbe fare a
meno dell'aiuto di un'altra persona, rilevando come in tal caso l'assistenza non richieda una particolare
specializzazione, concretandosi in un aiuto nello svolgimento delle funzioni più elementari di
deambulazione, alimentazione, igiene e cura della persona che ben può essere prestata da un semplice
collaboratore; riconosce e afferma, pertanto, che il termine "assistenza specifica" non
presuppone che l'assistenza sia prestata da personale specializzato, ma solo che sia funzionale e
connessa alla grave e permanente invalidità o menomazione dell'assistito.
Agli effetti pratici, detta netta presa di posizione della magistratura tributaria consente ai soggetti
beneficiari di dedurre dal proprio reddito, come spese di assistenza specifica dei portatori di handicap,
i compensi ai collaboratori familiari addetti all'assistenza di persone invalide o gravemente
menomate, pur se detti collaboratori non ricoprano la qualificazione o specializzazione propria del
personale paramedico; così come consente di dedurre, nel caso di ricovero della persona in apposito
istituto, pubblico o privato, l'intera retta di degenza, senza distinzione tra spese di cura e
spese di ricovero, in quanto nel caso di degente non autosufficiente le spese di vitto e alloggio
costituiscono il necessario materiale accessorio delle prestazioni mediche ed infermieristiche che
devono venire rese con continuità (vedi Commissione Tributaria Centrale, sez. IX, dec. n. 4589 del
29.3.1996).
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