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Scheda N. 8

Legge 104/92

AGEVOLAZIONI PER I FAMILIARI DEI SOGGETTI IN SITUAZIONE
DI HANDICAP CON CONNOTAZIONE DI GRAVITA'


Come noto (vedi Notiziario n. 3), la legge 5.2.1992, n.104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, con gli art. 32 e 33 ha introdotto una serie di agevolazioni per i familiari di persone handicappate in forma grave e per gli stessi handicappati.
Ai sensi dell'art. 3 della legge si deve considerare handicappata la persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.
Se la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale in modo tale da rendere necessaria un'assistenza permanente, continuativa e globale, la situazione di handicap si connota come grave. Tale ultima situazione comporta la priorità nei programmi e negli interventi da parte degli enti pubblici.
Poiché l'accertamento dell'esistenza e dell'entità dell'handicap comporta, tra l'altro, una valutazione del grado di integrazione sociale della persona e delle difficoltà da essa incontrate, la condizione e la misura dell'handicap non è necessariamente coincidente con la condizione e la misura dell'invalidità civile: è possibile che due persone, a parità di categoria e percentuale di minorazione civile, siano differentemente valutate rispetto all'handicap.
Competente ad effettuare la valutazione dell'handicap è la Commissione Medica di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile presso la USL (ora ASL) di competenza territoriale (Legge 295/90) integrata, per questo compito, con un operatore sociale e un medico specialista nella patologia da esaminare.
Per quanto riguarda la presentazione della domanda, con il DPR 21.9.1994, n.698 (vedi Notiziario n. 8) è stato previsto un modello unico di istanza per l'accertamento dell'invalidità civile e per la valutazione della situazione di handicap derivante dall'invalidità.
Venendo più specificamente alle agevolazioni previste dalla suddetta legge l'art. 33 prevede, tra l'altro, che il lavoratore dipendente che sia coniuge o parente o affine entro in terzo grado (per esempio il cognato, il suocero, ecc.) di persona handicappata grave possa fruire di tre giorni mensili di permesso retribuito dal lavoro, a condizione che conviva nello stesso nucleo familiare con detta persona e che sia l'unico convivente che possa prestare assistenza alla stessa (se vi è altro convivente non lavoratore, il permesso non spetta).
I permessi sono giornalieri, fruibili a scelta in maniera continuativa o frazionata, anche in ore (vedi circolare INPS 31.10.1996, n. 211 che si è finalmente adeguata all'opinione del Ministero del Lavoro espressa nella circolare 15.3.1993, n. 28), non cumulabili da un mese all'altro e sono retribuiti per intero a carico dell'INPS (i lavoratori però devono essere assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso lo stesso istituto) e computati ai fini dell'anzianità di servizio , mentre non lo sono per la maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Chi è interessato a fruire di detti permessi deve presentare all'INPS (e in copia al datore di lavoro) l'apposita domanda sul modulo già predisposto (denominato HAND/2) indicando i periodi prescelti di godimento per i successivi dodici mesi e allegando l'attestazione della competente Commissione della situazione di grave handicap e una dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge 15/68 di assenza di ricovero della persona handicappata nonché lo stato di famiglia. In ogni caso, per sopravvenute diverse esigenze, il periodo di fruizione può venire modificato con una nuova domanda. Sempre ai sensi dell'art. 33, i familiari che possono godere dei permessi lavorativi hanno diritto, ove possibile con l'organizzazione del datore di lavoro, a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferite in altra sede senza il proprio consenso.
L'art. 32 della legge prevede delle agevolazioni fiscali per la spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione: esse sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto dette spese per sé o per i soggetti indicati nell'art. 433 c.c. (coniuge, figli, genitori, affini, fratelli). Al riguardo sussiste una diversa interpretazione tra il Ministero delle Finanze e la Commissione Tributaria Centrale di cosa debba intendersi per assistenza specifica.
Il Ministero intende con ciò, restrittivamente, la mera assistenza specialistica, prestata cioè da personale medico-infermieristico specializzato, con la conseguenza che non sarebbero debucibili le spese per l'assistenza prestata da personale non qualificato (ad esempio, le colf) - e così infatti viene indicato dal Ministero al contribuente nelle istruzioni per la compilazione allegate annualmente ai modelli per le dichiarazioni di reddito.
La Commissione Tributaria Centrale, invece, con un indirizzo ormai costante, ammette la deducibilità di tutte le spese sostenute per l'assistenza a un invalido che non potrebbe fare a meno dell'aiuto di un'altra persona, rilevando come in tal caso l'assistenza non richieda una particolare specializzazione, concretandosi in un aiuto nello svolgimento delle funzioni più elementari di deambulazione, alimentazione, igiene e cura della persona che ben può essere prestata da un semplice collaboratore; riconosce e afferma, pertanto, che il termine "assistenza specifica" non presuppone che l'assistenza sia prestata da personale specializzato, ma solo che sia funzionale e connessa alla grave e permanente invalidità o menomazione dell'assistito.
Agli effetti pratici, detta netta presa di posizione della magistratura tributaria consente ai soggetti beneficiari di dedurre dal proprio reddito, come spese di assistenza specifica dei portatori di handicap, i compensi ai collaboratori familiari addetti all'assistenza di persone invalide o gravemente menomate, pur se detti collaboratori non ricoprano la qualificazione o specializzazione propria del personale paramedico; così come consente di dedurre, nel caso di ricovero della persona in apposito istituto, pubblico o privato, l'intera retta di degenza, senza distinzione tra spese di cura e spese di ricovero, in quanto nel caso di degente non autosufficiente le spese di vitto e alloggio costituiscono il necessario materiale accessorio delle prestazioni mediche ed infermieristiche che devono venire rese con continuità (vedi Commissione Tributaria Centrale, sez. IX, dec. n. 4589 del 29.3.1996).

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