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Scheda N. 12

Agevolazioni fiscali
barriere architettoniche, mezzi di trasporto



Barriere architettoniche

E' possibile usufruire di detrazioni per spese sostenute per l'eliminazione di barriere architettoniche all'interno della propria abitazione o in spazi condominiali comuni. Possono essere di due tipi diversi in quanto a percentuale di spesa detraibile e in quanto a tipologia di intervento ammesso alla detrazione.

(A) E' prevista la detrazione del 19 % delle spese relative a:

Oltre a conservare ed esibire le fatture, ricevute o quietanze, il contribuente deve dimostrare di essere persona con handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992, oppure che lo è un familiare fiscalmente a suo carico. La normativa sull'IVA prevede poi che scontino un'aliquota agevolata (4%) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. Quest'ultimo beneficio non è limitato ai soli disabili o ai loro familiari, ma può essere goduto anche da altri soggetti (es. un condominio).
Il fatto che le opere in questione siano effettivamente finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche deve risultare dal contratto o dalla relativa fattura.
Nella fattura va citato il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.

(B) Dal 1998 la Legge 449/1997 ha consentito la detraibilità delle spese sostenute per diverse tipologie di interventi di carattere edilizio e tecnologico. E' possibile detrarre dall'imposta lorda il 36% delle spese sostenute. L'importo massimo detraibile non può superare l'imposta lorda stessa; il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di 150 milioni di lire. L'importo detraibile deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo; viene ammessa la possibilità di suddividere tale importo in quote annuali su dieci anni. Le opere per l'eliminazione di barriere architettoniche sono esplicitamente incluse in queste agevolazioni, sia che gli interventi insistano nelle singole unità immobiliari, sia che siano realizzati in parti comuni degli edifici. La Finanziaria per l'anno 2001 ha però disciplinato in modo più dettagliato questa opportunità: il beneficio innanzitutto spetta solo in relazione a persone con handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Inoltre il beneficio fiscale non interessa solo l'installazione di ascensori e montacarichi, ma anche la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione.
Se le opere riguardano fabbricati ad uso abitativo privato vi è pure la riduzione dell'aliquota IVA al 10%.
Peraltro tale aliquota ridotta si applica su alcuni prodotti individuati dal Decreto del Ministro delle finanze del 29 dicembre 1999 e cioè su ascensori, infissi esterni ed interni, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza se destinati a fabbricati a prevalente uso abitativo.
In base alla Legge 13/1989 possono essere richiesti contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. I soggetti aventi diritto al contributo sono:

I disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi.
Il contributo può essere concesso anche per l'acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l'opera fosse stata realizzabile (per esempio un servoscala o una carrozzina montascale).
Può riguardare opere da realizzare su parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio) oppure immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all'interno di un appartamento); una singola opera (es. realizzazione di una rampa) oppure un insieme di opere connesse funzionalmente volte a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).
Se la varie barriere ostacolano diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuno degli interventi.
La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l'immobile entro il 1° marzo di ogni anno. Se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal disabile la domanda deve essere comunque da questi presentata e sottoscritta (o dal suo curatore o tutore). Nella domanda, infatti, deve essere indicato il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi in chi ha effettivamente sostenuto la spesa per la realizzazione dell'opera e che può essere anche un'altra persona (il familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico; il condominio).
L'istanza deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista; non è necessario un preventivo analitico. Devono essere allegati: Il disabile deve avere effettiva abituale dimora nell'immobile su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi se l'immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; si perde inoltre diritto al contributo se dopo aver presentato l'istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora.
L'entità del contributo viene determinata sulla base del preventivo presentato, salvo che siano risultate inferiori, con le seguenti modalità: L'erogazione avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità.

Mezzi di trasporto

Sussistono agevolazioni per l'acquisto di mezzi di trasporto destinati alle persone con disabilità non solo di tipo motorio ma anche intellettiva o psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tutti questi soggetti possono godere:

Sono detraibili anche le spese per le riparazioni dei veicoli che non rientrano nell'ordinaria manutenzione; sono escluse quindi, per esempio, le spese sostenute per tutti quegli interventi dovuti a normale usura del mezzo.
Per applicare le detrazioni è necessario disporre delle fatture, ricevute o quietanze del veicolo, dell'eventuale adattamento, delle eventuali spese di manutenzione straordinaria. Nel caso in cui si acquisti un auto usata da un privato (es. un altro disabile), è possibile far valere l'atto di compravendita o il passaggio di proprietà da cui risulti la spesa sostenuta.
Inoltre, le "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" possono ottenere - previa visita medica - il cosiddetto "contrassegno invalidi" che permette - fra l'altro - di parcheggiare negli spazi a questi riservati (art. 381, D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni).
E' concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.

Testo a cura di
Avv. Marina Presti
Servizio di consulenza legale

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