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Scheda N. 10

Agevolazioni fiscali
spese mediche e di assistenza


Legge 104/92
L'art. 32 della legge 5.2.1992, n.104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate prevede agevolazioni fiscali per le spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione: esse sono deducibili per l'intero dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto dette spese per sé o per i soggetti indicati nell'art. 433 c.c. (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle).

Al riguardo sussiste una diversa interpretazione tra il Ministero delle Finanze e la Commissione Tributaria Centrale di cosa debba intendersi per assistenza specifica. Il Ministero intende con ciò, restrittivamente, la mera assistenza specialistica, prestata cioè da personale medico-infermieristico specializzato, con la conseguenza che non sarebbero debucibili le spese per l'assistenza prestata da personale non qualificato (ad esempio, le colf) - e così infatti viene indicato dal Ministero al contribuente nelle istruzioni per la compilazione allegate annualmente ai modelli per le dichiarazioni di reddito. Le spese deducibili, oltre quelle rese da un medico generico, sarebbero quindi solo quelle relative:

La Commissione Tributaria Centrale, invece, con un indirizzo ormai costante, ammette la deducibilità di tutte le spese sostenute per l'assistenza a un invalido in situazione di grave handicap, che non potrebbe fare a meno dell'aiuto di un'altra persona, rilevando come in tal caso l'assistenza non richieda una particolare specializzazione, concretandosi in un aiuto nello svolgimento delle funzioni più elementari di deambulazione, alimentazione, igiene e cura della persona che ben può essere prestata da un semplice collaboratore; riconosce e afferma, pertanto, che il termine "assistenza specifica" non presuppone che l'assistenza sia prestata da personale specializzato, ma solo che sia funzionale e connessa alla grave e permanente invalidità o menomazione dell'assistito.
Agli effetti pratici, detta presa di posizione della magistratura tributaria consente ai soggetti beneficiari di dedurre dal proprio reddito, come spese di assistenza specifica dei portatori di handicap, i compensi ai collaboratori familiari addetti all'assistenza di persone invalide o gravemente menomate, pur se detti collaboratori non ricoprano la qualificazione o specializzazione propria del personale paramedico; così come consente di dedurre, nel caso di ricovero della persona in apposito istituto, pubblico o privato, l'intera retta di degenza, senza distinzione tra spese di cura e spese di ricovero, in quanto nel caso di degente non autosufficiente le spese di vitto e alloggio costituiscono il necessario materiale accessorio delle prestazioni mediche ed infermieristiche che devono venire rese con continuità.

E' bene avvertire che l'indirizzo dei giudici tributari non è stato ad oggi ancora recepito dall'amministrazione fiscale e che pertanto la deduzione totale delle spese in questione espone il contribuente al rischio di un accertamento tributario con conseguente necessità di far valere le proprie ragioni in un processo.

Per la deduzione di dette spese è necessario dimostrare che il contribuente o il familiare è persona con handicap; a tal fine è possibile esibire il certificato di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciato dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 oppure il certificato di invalidità civile. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore (ciò che elimina la necessità di autenticazione della firma).

Altro tipo di spese, quelle sanitarie, possono invece essere detratte nella misura del 19% dall'imposta lorda, per la parte di spesa che eccede le 250.000 lire: il contribuente può cioè sottrarre il 19% di queste spese, diminuite dell'importo di £.250.000, dall'imposta lorda dovuta all'Erario.
In tale tipologia di spese rientrano (oltre ai sussidi tecnici e ai veicoli adattati):

  • prestazioni chirurgiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • prestazioni specialistiche;
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • acquisto di medicinali;
  • importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
  • La spesa sostenuta per i ticket deve essere documentata dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta; per i medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve conservare comunque lo scontrino fiscale dal quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno.
    Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari.

    Legge 342/2000
    La legge 21 novembre 2000, n. 342 prevede altresì che qualsiasi contribuente che non sia in situazione di grave handicap può detrarre (e non dedurre) il 19% della spesa sostenuta per assistenza specifica, sempre con la franchigia di £. 250.000. Ne risulta che le spese di assistenza specifica possono essere deducibili per l'intero se il contribuente o il familiare per cui sono sostenute sia in situazione di grave handicap, altrimenti sono detraibili nella stessa misura delle spese sanitarie.

    La medesima legge prevede una forma più ampia di detrazione delle spese sanitarie per le persone che già sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per patologia (tra dette patologie rientrano le demenze e la malattia di Alzheimer).
    Le spese comunque sostenute con riguardo alla patologia (es. visite specialistiche presso centri non convenzionati, farmaci non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, visite all'estero ecc.) possono venire detratte sempre nella misura del 19% e con la franchigia di 250.000 lire; se però la persona affetta da patologia che dà titolo all'esenzione dispone di un reddito basso che non gli consente di godere interamente della detrazione cui avrebbe diritto, la possibilità di detrazione è estesa ai familiari conviventi con la persona, anche se questa non sia fiscalmente a carico. La detrazione può quindi essere operata nella parte non detratta dal diretto interessato dai familiari conviventi e indicati dall'articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle). E' previsto comunque un limite alla detrazione da parte dei familiari fino a £. 12.000.000.

    Ulteriore agevolazione è prevista sempre dalla legge 21 novembre 2000, n. 342 ai contribuenti che abbiano regolarmente assunto personale addetto ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare: gli oneri per i contributi previdenziali e assistenziali versati per questo personale possono essere dedotti, fino ad un tetto massimo di £. 3.000.000, dal reddito complessivo. Ciò consente di recuperare una parte della spesa sostenuta per una colf o un addetto all'assistenza assunti direttamente dal contribuente.

    Testo a cura di
    Avv. Marina Presti
    Servizio di consulenza legale

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