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Le novità della finanziaria 2005


La legge ha introdotto due novità per quanto concerne le persone con disabilità:

  1. Dal 1° gennaio 2005 i ricorsi avverso gli accertamenti dell'invalidità civile e i conseguenti provvedimenti dovranno essere proposti non più in via amministrativa bensì in via giudiziaria, con la necessaria assistenza di un legale, entro sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento.
  2. E' stata prevista una nuova deduzione, con l'aggiunta dei commi 4 bis e 4 ter all'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi riguardante le deduzioni per oneri di famiglia.
    La nuova norma prevede che il contribuente possa dedurre, fino ad un massimo di 1.820 euro dal proprio reddito complessivo le spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
    Le spese sono deducibili anche se sostenute nell'interesse del coniuge, dei figli (legittimi o legittimati o naturali o adottivi), dei genitori e, in loro mancanza, degli ascendenti prossimi, anche naturali, degli adottanti, dei generi e delle nuore, del suocero e della suocera, dei fratelli e delle sorelle germani o unilaterali.
    Riportiamo il testo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 3 gennaio 2005 che ha fornito i chiarimenti sull'applicazione della nuova disposizione.



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