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CONGEDI RETRIBUITI AI FIGLI
Circolare INPS



Come si ricorderà con la Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009 Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 nella parte in cui non prevede per il figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, il diritto a fruire del congedo retribuito di due anni, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.
L’INPS, l’istituto previdenziale che assicura gran parte dei dipendenti privati, ha provveduto a diramare una Circolare (la numero 41 del 16 marzo 2009) che riepiloga, alla luce delle novità introdotte dalla Sentenza 19/2009, le condizioni per accedere al congedo retribuito di due anni (anche frazionabile) e dei soggetti che ne possono beneficiare.
I beneficiari dei due anni di congedo retribuito sono, al momento attuale: il coniuge, il genitore, i fratelli e le sorelle, il figlio della persona con handicap grave. A parte l’eccezione dell’assistenza prestata dai genitori ai figli, in tutti gli altri casi è richiesta la convivenza fra il lavoratore e la persona disabile da assistere. L’INPS fissa anche un ordine di priorità nella concessione dei congedi: coniuge, genitore, fratelli e sorelle, figli.

Nel sito HandyLex.org sono illustrati nel dettaglio i contenuti e le condizioni previste e si può consultare il testo della Circolare.

19 marzo 2009

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Ultimo aggiornamento di questa pagina 6 settembre 2009